Lavoro e professioni

 

OrIENTAMENTO

 

Il mondo del lavoro è un sistema complesso, che muta in continuazione in base a sempre nuove esigenze. Orientarti in questo mondo ti sembra difficile,?
per muoverti con consapevolezza nella ricerca e nella scelta del percorso professionale:

-  possedere una panoramica dei diversi tipi di rapporto di lavoro

avere dei riferimenti per la ricerca del lavoro

conoscere le indicazioni generali per la stesura del curriculum vitae e della lettera di accompagnamento

ascoltare consigli per affrontare il colloquio di selezione

 

 

A CHI RIVOLGERSI

Trovare un lavoro non è certo cosa facile, ma spesso non si sa nemmeno come cercarlo.

Occorre innanzitutto:

- conoscere il mondo che ti circonda: le aspettative dei datori di lavoro, le necessità dei settori a cui ti rivolgi, le norme che lo regolano, i tuoi diritti e doveri

- avere le idee chiare sulle tue capacità, punti di forza e di debolezza che ti contraddistinguono e sulle condizioni che poni (accetteresti un lavoro part-time, all'estero, o inferiore alla tua qualifica?)

- definire una strategia per affrontare il mercato del lavoro

Per un aiuto concreto ci si può rivolgere agli uffici Informagiovani e ai Centri per l'Impiego.

 

 

Gli sportelli Informagiovani

Presso l'Informagiovani puoi trovare materiali e servizi per la ricerca del lavoro, bacheche con appese molte offerte di lavoro aggiornate, informazioni ed esempi su come scrivere il proprio curriculum vitae seguendo i parametri europei e molto altro ancora.

 

 

Il Centro per l’impiego della propria città

E' dunque importante essere orientati, guidati da persone esperte, per poter approfondire le proprie potenzialità e definire un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

La riforma del collocamento, caratterizzata dal conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni in materia di collocamento e di politiche attive per il lavoro, ha assegnato ai nuovi Centri per l'impiego (gli ex uffici di collocamento) il compito di fornire informazioni, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro e di svolgere un'intermediazione attiva tra domanda e offerta di lavoro.

Oltre al decentramento dei servizi per l'impiego la riforma del collocamento prevede l'istituzione del Sistema Informativo Lavoro (SIL), una banca dati contente domande e offerte di lavoro gestita dal Ministero del Lavoro a cui potranno collegarsi i servizi per l'impiego come pure, tramite convenzione con il Ministero del Lavoro, le imprese di mediazione e le agenzie di lavoro interinale autorizzate.

La Provincia di Verona ha avviato interventi di politiche attive del lavoro attraverso gli ex Uffici di Collocamento, oggi denominati "Centro per l'Impiego".

A San Bonifacio è attivo uno sportello del Centro per l’impiego di Verona con le offerte di lavoro che provengono sia delle agenzie private sia da alcuni enti pubblici.

 

 

TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO

 

L'ingresso nel mercato del lavoro può avvenire attraverso diverse strade: tramite differenti tipi di inquadramento contrattuale o incentivi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria.
Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di contratto di lavoro:

 

Lavoro autonomo
Come già la parola suggerisce è autonomo il lavoro svolto da colui che non ha alcun vincolo di subordinazione con un altro soggetto. Questo non significa che non ci siano altri soggetti che intervengono nell'organizzazione del lavoro: ci sono ma non hanno alcun potere vincolante sul soggetto.
Il lavoratore ha così totale libertà di scelta nell'organizzare il proprio lavoro e lo fa nel proprio esclusivo interesse. Se ne assume, tuttavia, anche i rischi connessi. Lavoratori autonomi sono in genere (e quasi per definizione) gli imprenditori e i liberi professionisti.

 

Lavoro subordinato
E' lavoratore subordinato chi lavora per conto di un altro soggetto a cui viene imputata l'attività di impresa (imprenditore) in cambio di una retribuzione (oraria o a cottimo).
Caratteristiche della subordinazione sono l'osservanza di un lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la non occasionalità del rapporto. La classificazione non è rigida. Quel che più conta sono le reali caratteristiche del rapporto.

La nuova legge Biagi e i nuovi contratti di lavoro New!

Nel corso del 2003  sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi, e che proprio in suo onore ha assunto nel linguaggio corrente il nome di “riforma Biagi”.

Si tratta di provvedimenti che hanno introdotto nuovi tipi di contratti di lavoro e che hanno innovato la disciplina di alcuni contratti già esistenti, andando ad incidere in particolar modo nell’area del cosiddetto lavoro parasubordinato, di cui sono precisati meglio i limiti e i caratteri distintivi rispetto al lavoro dipendente.

 

·         Lavoro intermittente

È quello in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il datore può obbligare il lavoratore a rispondere alla chiamata per tutta la durata del contratto, dandogli in cambio una indennità di disponibilità (20% delle retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale).

I contributi sono legati al compenso effettivamente corrisposto, anche se questo è inferiore al minimale previsto dalla legge.

É stabilita una retribuzione convenzionale per il lavoro intermittente ed il lavoratore può versare la differenza contributiva nel caso in cui abbia avuto una paga inferiore a quella convenzionale o per i periodi in cui ha percepito la sola indennità di disponibilità.

 

·         Lavoro ripartito (Job Sharing) 

Con il contratto di lavoro ripartito, due lavoratori si obbligano al compimento di un’unica prestazione. Ognuno di essi è quindi responsabile per l’adempimento dell’intero lavoro.

I lavoratori si dividono l’orario di lavoro e possono in qualsiasi momento decidere sostituzioni fra loro e modificare la ripartizione dell’orario, ma non possono, senza consenso del datore di lavoro, farsi sostituire da terzi.

Il trattamento economico e normativo di ciascun lavoratore è proporzionato alla prestazione effettivamente eseguita, a cui vanno rapportate anche le ferie, i permessi, i trattamenti di malattia, di infortunio, di malattia professionale e i congedi parentali.

Il calcolo della contribuzione a favore di ciascun lavoratore va effettuato con le stesse modalità previste per il part-time.

 

·        Lavoro a tempo parziale 

E’ lavoro a tempo parziale quello in cui la prestazione è svolta con un orario ridotto rispetto a quello normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali.

Il part-time può essere orizzontale, se svolto quotidianamente con una riduzione della prestazione giornaliera di lavoro, verticale, quando la prestazione di lavoro è distribuita in alcune giornate della settimana, del mese o dell’anno, o misto, quando risulta da una combinazione dei sistemi precedenti.

Sono confermati gli sgravi contributivi previsti dalla precedente legislazione.

Il minimale contributivo è quantificato rapportando l’orario di lavoro settimanale effettivamente svolto a quello normale previsto dalla contrattazione collettiva.

I lavoratori part-time godono in linea generale di prestazioni analoghe a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno. Per l’erogazione degli assegni familiari è però necessario che il rapporto raggiunga almeno 24 ore settimanali, altrimenti spettano un numero di assegni giornalieri quante sono le giornate lavorate, a prescindere dalle ore lavorate nella giornata.

 

·         Apprendistato

La nuova disciplina prevede 3 tipologie di apprendistato:

Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. È riservato ai giovani fra i 18 e i 29 anni.

L’ultimo tipo di apprendistato è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, oltre che per la specializzazione tecnica superiore. È prevista per giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, e la relativa disciplina è demandata alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori, le università e le altre istituzioni formative.

 

·         Contratto di inserimento

Il contratto di inserimento sostituisce quello di formazione e lavoro, che sopravvive solo per le pubbliche amministrazioni. È un contratto a termine, di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 (solo nel caso di soggetti portatori di handicap può arrivare fino a 36 mesi). È finalizzato a favorire l’integrazione o la reintegrazione dei lavoratori mediante un percorso di adattamento delle competenze professionali, definito in un progetto individuale di inserimento, redatto con il consenso del lavoratore.

Riguarda i seguenti soggetti:

1.     giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni;

2.     disoccupati di lunga durata (cioè coloro che dopo aver perso il posto di lavoro o cessato un’attività autonoma, siano alla ricerca di un lavoro da più di 12 mesi, o di 6 mesi se hanno 29 anni e sono laureati) di età compresa fra i 29 e i 32 anni;

3.      ultracinquantenni che siano privi di un posto di lavoro o che stiano per perderlo;

4.      lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;

5.      donne residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile; 

6.      persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

Sono previste agevolazioni contributive, determinate in misura differente a seconda del settore produttivo e dell’ubicazione territoriale (sono esclusi i contratti che riguardano i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni).

 

·         Lavoro a progetto e lavoro occasionale

Dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni coordinate e continuative, per essere considerate tali, sono inquadrate in un progetto, programma o fasi di essi.

Sono escluse dalla disciplina del lavoro a progetto le prestazioni occasionali, cioè quelle di durata inferiore a 30 giorni in un anno, a meno che il compenso percepito superi i 5.000 euro complessivi.

Sono anche escluse dalla nuova disciplina le professioni intellettuali per le quali sia prevista l’iscrizione in un albo, le prestazioni di amministratori e sindaci e quelle dei pensionati di vecchiaia, cui continuano ad essere applicate le precedenti regole sulla collaborazione coordinata e continuativa.

Il lavoratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti.

Gravidanza, malattia ed infortunio del lavoratore non comportano la cessazione del rapporto, che rimane sospeso. La sospensione in caso di malattia ed infortunio non comporta la proroga della durata del contratto, ma lo estinguono nel caso in cui si protraggano per di più di un sesto della durata del rapporto, se determinata, e per più di 30 giorni, se non fissata, ma determinabile.

In caso di gravidanza, il contratto è prorogato di 180 giorni.

 

·         Lavoro accessorio

Per lavoro accessorio si intende un’attività che non supera i 30 giorni nel corso dell’anno e non dà luogo a compensi superiori a 3.000 euro complessivi. L’attività deve essere svolta nei seguenti ambiti:

1.       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza a bambini, anziani, ammalati e portatori di handicap;

2.      insegnamento privato supplementare;

3.      piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

4.      realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritatevoli;

5.      collaborazione con enti pubblici e di volontariato per lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi o di solidarietà.

Possono svolgere tale lavoro i soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro, o che stanno per esserne esclusi, ed in particolare:

1.      disoccupati da oltre un anno;

2.      casalinghe, studenti e pensionati;

3.      disabili e soggetti in comunità di recupero;

4.      lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno, entro 6 mesi dalla perdita del lavoro.

La retribuzione avviene attraverso l’acquisto da parte del datore di buoni, al costo di 7,5 euro ciascuno, che vengono consegnati al lavoratore, il quale ne ricava un compenso di 5,8 euro netti, mentre il restante valore viene diviso nel seguente modo:

1 euro all’Inps a fini previdenziali;

0,5 euro all’INAIL ai fini assicurativi contro gli infortuni sul lavoro;

0,2 euro alla società concessionaria per la distribuzione dei buoni.

Le modalità relative all’acquisto dei buoni e alla loro trasformazione in compensi e contributi saranno stabilite da un apposito decreto attuativo.

 

·         Associazione in partecipazione

Dal 1° gennaio 2005 anche coloro che, concludendo contratti di associazione in partecipazione, si impegnano per l’apporto di solo lavoro, devono iscriversi alla gestione separata istituita presso l’Inps.

La legge finanziaria del 2005 ha infatti stabilito che i contributi debbano essere versati alla gestione dei parasubordinati. L’obbligo non riguarda gli associati già iscritti ad albi professionali.
La tutela previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è garantita per mezzo di un versamento pari a quello dei commercianti, ripartito in misura pari al 55% per l’associante e al 45% per il lavoratore associato.


Lavori socialmente utili (LSU)
I lavori socialmente utili sono attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva in diversi settori.

 

Riferimenti utili per l'orientamento e la ricerca del lavoro

Per un'informazione generale e per ottenere i riferimenti utili sul territorio nazionale il Ministero del Lavoro mette a disposizione una serie di servizi quali :

-  il Numero Verde 800 444 555 del Ministero del Lavoro, che offre informazioni sugli interventi specifici del Fondo Sociale Europeo in Italia e sulle iniziative promosse dal Ministero del Lavoro sulla formazione e l'orientamento professionale

-  uno stand presente a Fiere e manifestazioni su Orientamento e formazione;

Circumlavorando, un servizio di informazione itinerante.

 

A livello locale si possono richiedere informazioni a strutture quali:

- Agenzie e Centri per l'Impiego

- Informagiovani

- Centri per la Creazione di Impresa

- Enti di Formazione Professionale

- Sportelli dei Sindacati e delle Associazioni dei datori di lavoro

-  Camere di Commercio, Albi e Ordini professionali

 

Si possono inoltre consultare:

annuari (Pagine Monaci, disponibili all'Informagiovani di Padova)

- pubblicazioni (distribuite in occasione delle Fiere o nell'ambito dell'informazione itinerante)

- il sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

- banche dati (come e - Labor)

- inserzioni sui quotidiani e periodici come il Bollettino del lavoro, il Corriere della Sera del venerdì, l’Arena della domenica.