
OrIENTAMENTO
Il
mondo del lavoro è un sistema complesso, che muta in
continuazione in base a sempre nuove esigenze. Orientarti in questo
mondo ti sembra difficile,?
per muoverti con consapevolezza nella ricerca e nella scelta del
percorso professionale:
- possedere una panoramica dei diversi tipi di rapporto di lavoro
- avere dei riferimenti per la ricerca del lavoro
- conoscere le indicazioni generali per la stesura del curriculum vitae e della lettera di accompagnamento
- ascoltare consigli per affrontare il colloquio di selezione
A CHI RIVOLGERSI
Trovare un lavoro non è certo cosa facile, ma spesso non si sa nemmeno come cercarlo.
Occorre innanzitutto:
- conoscere il mondo che ti circonda: le aspettative dei datori di lavoro, le necessità dei settori a cui ti rivolgi, le norme che lo regolano, i tuoi diritti e doveri
- avere le idee chiare sulle tue capacità, punti di forza e di debolezza che ti contraddistinguono e sulle condizioni che poni (accetteresti un lavoro part-time, all'estero, o inferiore alla tua qualifica?)
- definire una strategia per affrontare il mercato del lavoro
Per un aiuto concreto ci si può rivolgere agli uffici Informagiovani e ai Centri per l'Impiego.
Gli sportelli Informagiovani
Presso l'Informagiovani puoi trovare materiali e servizi per la ricerca del lavoro, bacheche con appese molte offerte di lavoro aggiornate, informazioni ed esempi su come scrivere il proprio curriculum vitae seguendo i parametri europei e molto altro ancora.
Il Centro per l’impiego della propria città
E' dunque importante essere orientati, guidati da persone esperte, per poter approfondire le proprie potenzialità e definire un percorso di inserimento nel mondo del lavoro.
La riforma del collocamento, caratterizzata dal conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni in materia di collocamento e di politiche attive per il lavoro, ha assegnato ai nuovi Centri per l'impiego (gli ex uffici di collocamento) il compito di fornire informazioni, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro e di svolgere un'intermediazione attiva tra domanda e offerta di lavoro.
Oltre al decentramento dei servizi per l'impiego la riforma del collocamento prevede l'istituzione del Sistema Informativo Lavoro (SIL), una banca dati contente domande e offerte di lavoro gestita dal Ministero del Lavoro a cui potranno collegarsi i servizi per l'impiego come pure, tramite convenzione con il Ministero del Lavoro, le imprese di mediazione e le agenzie di lavoro interinale autorizzate.
La Provincia di Verona ha avviato interventi di politiche attive del lavoro attraverso gli ex Uffici di Collocamento, oggi denominati "Centro per l'Impiego".
A San Bonifacio è attivo uno sportello del Centro per l’impiego di Verona con le offerte di lavoro che provengono sia delle agenzie private sia da alcuni enti pubblici.
TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO
L'ingresso
nel mercato del lavoro può avvenire attraverso diverse
strade: tramite differenti tipi di inquadramento contrattuale o
incentivi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria.
Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di contratto di lavoro:
Lavoro autonomo
Come già la parola suggerisce è autonomo il
lavoro svolto da colui che non ha alcun vincolo di subordinazione con
un altro soggetto. Questo non significa che non ci siano altri soggetti
che intervengono nell'organizzazione del lavoro: ci sono ma non hanno
alcun potere vincolante sul soggetto.
Il lavoratore ha così totale libertà di scelta
nell'organizzare il proprio lavoro e lo fa nel proprio esclusivo
interesse. Se ne assume, tuttavia, anche i rischi connessi. Lavoratori
autonomi sono in genere (e quasi per definizione) gli imprenditori e i
liberi professionisti.
Lavoro
subordinato
E' lavoratore subordinato chi lavora per conto di un altro
soggetto a cui viene imputata l'attività di impresa
(imprenditore) in cambio di una retribuzione (oraria o a cottimo).
Caratteristiche della subordinazione sono l'osservanza di un lavoro
predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione
prestabilita, la non occasionalità del rapporto. La
classificazione non è rigida. Quel che più conta
sono le reali caratteristiche del rapporto.
La
nuova legge
Biagi e i
nuovi contratti di lavoro 
Nel corso del 2003 sono stati approvati la legge e il conseguente decreto legislativo che hanno dato vita alla riforma del mercato del lavoro ispirata alle idee e agli studi del professor Marco Biagi, e che proprio in suo onore ha assunto nel linguaggio corrente il nome di “riforma Biagi”.
Si
tratta di
provvedimenti che hanno
introdotto nuovi tipi di contratti di lavoro e che hanno innovato la
disciplina
di alcuni contratti già esistenti, andando ad incidere in
particolar modo
nell’area del cosiddetto lavoro parasubordinato, di cui sono
precisati meglio i
limiti e i caratteri distintivi rispetto al lavoro dipendente.
·
Lavoro intermittente
Il datore
può
obbligare il lavoratore a rispondere alla chiamata per tutta la durata
del
contratto, dandogli in cambio una indennità di
disponibilità (20% delle
retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale).
I contributi
sono legati al compenso effettivamente corrisposto, anche se questo
è inferiore
al minimale previsto dalla legge.
É
stabilita
una retribuzione convenzionale per il lavoro intermittente ed il
lavoratore può
versare la differenza contributiva nel caso in cui abbia avuto una paga
inferiore a quella convenzionale o per i periodi in cui ha percepito la
sola
indennità di disponibilità.
·
Lavoro
ripartito (Job Sharing)
Con il
contratto
di lavoro ripartito, due lavoratori si obbligano al compimento di
un’unica
prestazione. Ognuno di essi è quindi responsabile per
l’adempimento dell’intero
lavoro.
I lavoratori
si dividono l’orario di lavoro e possono in qualsiasi momento
decidere sostituzioni
fra loro e modificare la ripartizione dell’orario, ma non
possono, senza
consenso del datore di lavoro, farsi sostituire da terzi.
Il
trattamento economico e normativo di ciascun lavoratore è
proporzionato alla
prestazione effettivamente eseguita, a cui vanno rapportate anche le
ferie, i
permessi, i trattamenti di malattia, di infortunio, di malattia
professionale e
i congedi parentali.
Il calcolo
della contribuzione a favore di ciascun lavoratore va effettuato con le
stesse
modalità previste per il part-time.
· Lavoro a tempo parziale
E’
lavoro a
tempo parziale quello in cui la prestazione è svolta con un
orario ridotto
rispetto a quello normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore
settimanali.
Il part-time
può essere orizzontale,
se svolto quotidianamente con una riduzione della prestazione
giornaliera di
lavoro, verticale,
quando la prestazione di lavoro è distribuita in alcune
giornate della
settimana, del mese o dell’anno, o misto,
quando risulta da una
combinazione dei sistemi precedenti.
Sono
confermati gli sgravi contributivi previsti dalla precedente
legislazione.
Il minimale
contributivo è quantificato rapportando l’orario
di lavoro settimanale
effettivamente svolto a quello normale previsto dalla contrattazione
collettiva.
I lavoratori
part-time godono in linea generale di prestazioni analoghe a quelle
previste
per i lavoratori a tempo pieno. Per l’erogazione degli
assegni familiari è però
necessario che il rapporto raggiunga almeno 24 ore settimanali,
altrimenti
spettano un numero di assegni giornalieri quante sono le giornate
lavorate, a
prescindere dalle ore lavorate nella giornata.
·
Apprendistato
La nuova
disciplina prevede 3 tipologie di apprendistato:
Il contratto
di apprendistato professionalizzante è finalizzato al
conseguimento di una
qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e
l’acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. È
riservato ai giovani
fra i 18 e i 29 anni.
L’ultimo
tipo
di apprendistato è finalizzato al conseguimento di titoli di
studio universitari
e dell’alta formazione, oltre che per la specializzazione
tecnica superiore. È
prevista per giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, e
la relativa
disciplina è demandata alle Regioni, in accordo con le
associazioni
territoriali dei datori, le università e le altre
istituzioni formative.
·
Contratto di
inserimento
Il contratto
di inserimento sostituisce quello di formazione e lavoro, che
sopravvive solo
per le pubbliche amministrazioni. È un contratto a termine,
di durata non
inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 (solo nel caso di soggetti
portatori di
handicap può arrivare fino a 36 mesi). È
finalizzato a favorire l’integrazione
o la reintegrazione dei lavoratori mediante un percorso di adattamento
delle
competenze professionali, definito in un progetto individuale di
inserimento,
redatto con il consenso del lavoratore.
Riguarda i
seguenti soggetti:
1.
giovani di
età compresa fra i 18 e i 29 anni;
2. disoccupati di
lunga durata (cioè coloro che dopo aver perso
il posto di lavoro o cessato un’attività autonoma,
siano alla ricerca di un
lavoro da più di 12 mesi, o di 6 mesi se hanno 29 anni e
sono laureati) di età
compresa fra i 29 e i 32 anni;
3.
ultracinquantenni
che siano privi di un posto di lavoro o
che stiano per perderlo;
4.
lavoratori che
desiderino riprendere un’attività lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
5.
donne residenti
in un’area geografica in cui il tasso di
occupazione sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il
tasso
di disoccupazione superi del 10% quello maschile;
6.
persone affette
da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Sono previste
agevolazioni contributive, determinate in misura differente a seconda
del
settore produttivo e dell’ubicazione territoriale (sono
esclusi i contratti che
riguardano i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni).
·
Lavoro
a progetto e lavoro occasionale
Dal
Sono escluse
dalla disciplina del lavoro a progetto le prestazioni occasionali,
cioè quelle
di durata inferiore a 30 giorni in un anno, a meno che il compenso
percepito
superi i 5.000 euro complessivi.
Sono anche
escluse dalla nuova disciplina le professioni intellettuali per le
quali sia
prevista l’iscrizione in un albo, le prestazioni di
amministratori e sindaci e
quelle dei pensionati di vecchiaia, cui continuano ad essere applicate
le
precedenti regole sulla collaborazione coordinata e continuativa.
Il lavoratore
può svolgere la sua attività a favore di
più committenti.
Gravidanza,
malattia ed infortunio del lavoratore non comportano la cessazione del
rapporto, che rimane sospeso. La sospensione in caso di malattia ed
infortunio
non comporta la proroga della durata del contratto, ma lo estinguono
nel caso
in cui si protraggano per di più di un sesto della durata
del rapporto, se
determinata, e per più di 30 giorni, se non fissata, ma
determinabile.
In caso di
gravidanza, il contratto è prorogato di 180 giorni.
·
Lavoro accessorio
Per lavoro
accessorio si intende un’attività che non supera i
30 giorni nel corso
dell’anno e non dà luogo a compensi superiori a
3.000 euro complessivi.
L’attività deve essere svolta nei seguenti ambiti:
1.
piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresa
l’assistenza a bambini, anziani, ammalati e portatori di
handicap;
2.
insegnamento
privato supplementare;
3.
piccoli lavori
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
4.
realizzazione
di manifestazioni culturali, sociali, sportive
o caritatevoli;
5.
collaborazione
con enti pubblici e di volontariato per
lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali
improvvisi o di
solidarietà.
Possono
svolgere tale lavoro i soggetti a rischio di esclusione sociale o non
ancora
entrati nel mercato del lavoro, o che stanno per esserne esclusi, ed in
particolare:
1.
disoccupati da
oltre un anno;
2.
casalinghe,
studenti e pensionati;
3.
disabili e
soggetti in comunità di recupero;
4.
lavoratori
extracomunitari, con permesso di soggiorno, entro
6 mesi dalla perdita del lavoro.
La
retribuzione avviene attraverso l’acquisto da parte del
datore di buoni, al
costo di 7,5 euro ciascuno, che vengono consegnati al lavoratore, il
quale ne
ricava un compenso di 5,8 euro netti, mentre il restante valore viene
diviso
nel seguente modo:
1 euro
all’Inps a fini previdenziali;
0,5 euro
all’INAIL ai fini assicurativi contro gli infortuni sul
lavoro;
0,2 euro alla
società concessionaria per la distribuzione dei buoni.
Le
modalità
relative all’acquisto dei buoni e alla loro trasformazione in
compensi e
contributi saranno stabilite da un apposito decreto attuativo.
·
Associazione in
partecipazione
Dal 1°
gennaio 2005 anche coloro che, concludendo contratti di associazione in
partecipazione, si impegnano per l’apporto di solo lavoro,
devono iscriversi
alla gestione separata istituita presso l’Inps.
La legge
finanziaria del
La tutela previdenziale per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti è
garantita per mezzo di un versamento pari a quello dei commercianti,
ripartito
in misura pari al 55% per l’associante e al 45% per il
lavoratore associato.
Lavori
socialmente utili (LSU)
I lavori socialmente utili sono attività che hanno per
oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di
utilità collettiva in diversi settori.
Riferimenti
utili per l'orientamento e la ricerca del lavoro
Per un'informazione
generale e per ottenere i riferimenti utili sul territorio nazionale il
Ministero del Lavoro mette a disposizione una serie di servizi quali :
- il Numero Verde 800 444 555 del Ministero del Lavoro, che offre informazioni sugli interventi specifici del Fondo Sociale Europeo in Italia e sulle iniziative promosse dal Ministero del Lavoro sulla formazione e l'orientamento professionale
- uno stand presente a Fiere e manifestazioni su Orientamento e formazione;
- Circumlavorando, un servizio di informazione itinerante.
A livello locale si possono richiedere informazioni a strutture quali:
- Agenzie e Centri per l'Impiego
- Informagiovani
- Centri per la Creazione di Impresa
- Enti di Formazione Professionale
- Sportelli dei Sindacati e delle Associazioni dei datori di lavoro
- Camere di Commercio, Albi e Ordini professionali
Si possono inoltre consultare:
- annuari (Pagine Monaci, disponibili all'Informagiovani di Padova)
- pubblicazioni (distribuite in occasione delle Fiere o nell'ambito dell'informazione itinerante)
- il sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- banche dati (come e - Labor)
- inserzioni sui quotidiani e periodici come il Bollettino del lavoro, il Corriere della Sera del venerdì, l’Arena della domenica.