Lavoro e professioni
CHE COS'E'?
Un'occasione per te, un'opportunità per gli altri
L'approvazione della legge 64 del 6 marzo 2001 ha disposto "l'istituzione del
servizio civile nazionale".
La legge 64/01 ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile previste
dalla legge 230/98 in materia di obiezione di coscienza creando le basi per la
legislazione del futuro servizio civile volontario.
IN PRATICA con la fine della leva obbligatoria sia il servizio militare sia
quello civile saranno articolati su base volontaria.
Attraverso il servizio civile volontario si ha la possibilità di fare
un'esperienza utile alla propria crescita e alla propria formazione e al tempo
stesso di dedicare un anno al servizio degli altri.
Le attività possono riguardare
assistenza ai minori (integrazione di bambini disabili e a rischio di emarginazione sia in orario scolastico che extrascolastico)
assistenza agli anziani (nelle loro abitazioni e nelle case di riposo)
assistenza ai disabili
promozione culturale
salvaguardia del patrimonio storico e artistico
protezione civile e ambientale
CHI PUÒ SVOLGERE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO?
OGGI
ragazze di età compresa tra i 18 e i 26 anni (non ancora compiuti)
ragazzi riformati per inabilità al servizio militare che non abbiano compiuto il 26° anno di età
IN FUTURO
Con la fine della leva obbligatoria, potranno svolgere servizio civile
volontario tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 26 anni
QUANTO DURA?
Il servizio civile volontario dura 12 mesi.
L'impegno settimanale è compreso tra le 25 e le 30 ore di servizio.
COSA VIENE OFFERTO ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI?
retribuzione di circa 350 euro mensili (433,82 euro al lordo della ritenuta fiscale del 18%)
copertura assicurativa
buoni pasto
Inoltre il
periodo di servizio civile è riconosciuto valido per l'inquadramento economico e
il calcolo dell'anzianità lavorativa, ai fini del trattamento previdenziale nel
settore pubblico e privato.
A seconda degli specifici progetti possono essere previsti crediti formativi o
benefit.
OBIEZIONE DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE
In quali casi non
è possibile dichiararsi obiettori?
Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non può essere
esercitato da chi:
risulta titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi (salvo alcune eccezioni)
ha presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia Penitenziaria, nel Corpo di Polizia Forestale o per qualunque altro impiego che comporti l'uso di armi
è stato condannato, con sentenza di primo grado, per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti
è stato condannato per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
Queste condizioni
sono dette cause ostative e sono previste dalla legge n. 230 del 1998.
Non esistono altre motivazioni per le quali la domanda di servizio civile possa
essere definitivamente rifiutata.
E' possibile prestare servizio civile senza dichiararsi
obiettori?
Per gli obbligati alla leva:
E' possibile prestare servizio civile senza dichiararsi obiettori a patto che le
Forze Armate non presentino carenze di organico. Questa scelta, quindi, non
fornisce alcuna certezza: per essere sicuri di prestare servizio civile è
tuttora necessario dichiararsi obiettori di coscienza.
"... sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile [...] i cittadini,
abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare
il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino
necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle
Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del
contingente definito ai sensi dell'articolo 6".
( Legge 64/01 - art. 5 - comma 1)
La domanda per prestare il servizio civile ai sensi del citato art. 5, Legge
64/2001 deve essere presentata all'Ufficio Leva del Distretto Militare di
appartenenza entro 15 giorni dalla data di arruolamento a seguito della visita
di leva, oppure, per i giovani già abili arruolati, al Distretto Militare di
appartenenza entro 90 giorni prima della cessazione del ritardo o del rinvio del
servizio militare.
Per i volontari:
"Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di
dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale
con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del
contingente definito ai sensi dell'articolo 6:
le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo
i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età. A partire dall'ottobre 2001 vengono regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale bandi per l'avvio al servizio civile che contegono informazioni sui progetti in cui verranno inseriti i volontari e sulle modalità di presentazione delle domande."
(Legge 64/01 - art. 5 - comma 4 )
Cosa succede se mi dichiaro "obiettore totale", cioè se rifiuto di svolgere
sia il servizio militare che il servizio civile?
Dichiararsi "obiettori totali" comporta compiere un reato e subire una sentenza
penale di condanna della quale rimane traccia nel casellario giudiziario per 5
anni.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni. Tuttavia questa può,
nella maggior parte dei casi, essere convertita in pena pecuniaria.
"L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo
chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di
prestare servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di
coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. Competente a
giudicare [...] è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio
civile o il servizio militare. La sentenza penale di condanna [...] esonera
dagli obblighi di leva."
(Legge 230/98 - art. 14 - commi 1, 2, 3, 4)
Quanto dura il servizio civile?
Per gli obbligati alla leva:
Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare: 10 mesi.
Può eventualmente essere previsto un periodo di formazione aggiuntivo, la cui
durata è regolata dalle convenzioni tra Enti e Stato.
"Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e
comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. [...] può
essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o
l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa."
(Legge 230/98 - art. 9 - comma 4)
Per i volontari:
Il servizio civile prestato su base volontaria in base alla Legge 64/01 ha una
durata di 12 mesi.
Posso prestare servizio civile all'estero?
Per ora è possibile solo con le seguenti modalità:
in un altro Paese (anche dell'Unione Europea), sulla base di eventuali apposite intese bilaterali previste dalla Legge 230/98
nell'ambito di missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente italiano di assegnazione oppure, su disposizione dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in missioni in cui sia impegnato personale italiano
in un Paese in via di sviluppo nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale previsti dalla legge 49/87; in questo caso si tratta, in realtà di una dispensa concessa a quanti dimostrano di aver svolto un'attività di volontariato di almeno 2 anni (Servizio Civile Internazionale)
In futuro, grazie all'entrata in vigore della Legge 64/01,
dovrebbe risultare più agevole prestare servizio civile all'estero. Al momento
rimaniamo in attesa dei decreti attuativi.
"[...] Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi [...] nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo [...] criteri di [...] utilità
sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero".
(art. 2, commi 2, 3)
"1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono
realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di
cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione
Europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di
pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea
o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali
l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n.230;
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento
del servizio civile all'estero."
(art. 9, commi 1, 2)
SERVIZIO CIVILE E LAVORO
Il servizio prestato incide sul trattamento previdenziale e nella valutazione
per un concorso pubblico?
Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, come il servizio militare
di leva, per l'inquadramento economico e il calcolo dell'anzianità lavorativa,
ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato.
Il periodo di servizio civile è valutato nei concorsi pubblici con lo stesso
punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati
presso enti pubblici.
"Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo
di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di
lavoro".
(Legge 230/98 - art. 6 - comma 3)
Dichiararsi obiettori di coscienza comporta limitazioni in ambito lavorativo?
Ai cittadini dichiaratisi obiettori ed ammessi a prestare servizio civile è
vietato:
detenere le armi che costituiscono "causa ostativa" all'esercizio del diritto di obiezione
assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e nel commercio, anche tramite rappresentanti, di armi, munizioni e dei materiali esplodenti
partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria, nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi
Si può lavorare durante i 10 mesi di servizio?
Le indicazioni legislative lasciano un certo margine interpretativo, ma è
possibile fare alcune considerazioni di carattere pratico:
"Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e
privati, iniziare attività professionali, nè iscriversi a corsi o a tirocini
propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento
del servizio."
(Legge 230/98 - art. 16 - comma 1)
Sarà quindi opportuno verificare, caso per caso, che:
l'attività lavorativa non abbia conseguenze negative sulla qualità del servizio prestato alla collettività
l'attività lavorativa si svolga esclusivamente nelle ore libere da impegni di servizio
l'obiettore sia in grado di prestare ogni settimana il minimo di 36 ore di servizio previste dalle norme
l'obiettore garantisca la possibilità di adattarsi ad eventuali giustificate variazioni dell'orario di servizio
"A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle
funzioni di cui al comma 1 [prima di entrare in servizio], si applicano le
disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare..."
(Legge 230/98 - art. 16 - comma 3)
"[...] ovvero l'eventuale sospensione del rapporto di lavoro per il periodo del
servizio militare (D.L.C.P.S. n. 303/1946) e la conservazione del posto di
lavoro per il cittadino soggetto all'obbligo del servizio stesso".
(Legge 3 maggio 1955 n. 370)
LA DOMANDA DI SERVIZIO CIVILE
Quando va presentata la domanda di servizio civile?
La domanda di servizio civile deve essere presentata entro 15 giorni
dall'arruolamento (ultimo giorno della visita di leva).
Nel caso in cui si venga dichiarati rivedibili, la domanda deve essere
presentata dopo la successiva visita di leva in cui si è dichiarati arruolati,
sempre entro 15 giorni.
I ragazzi arruolati prima del 31/12/1998, che fruiscono del rinvio (di norma
nati nell'anno 1980 o precedenti), devono presentare la domanda entro il giorno
di scadenza del rinvio.
A chi va presentata la domanda e con quali modalità?
La domanda, corredata degli eventuali allegati, va presentata esclusivamente
all'Ufficio Leva del proprio Distretto Militare.
La domanda può essere presentata:
personalmente, muniti di carta d'identità in corso di validità
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di allegare una fotocopia (non autenticata) della carta d'identità
È
necessario conservare con cura la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Leva al
momento della presentazione della domanda.
Quali moduli devo utilizzare?
Mod. SC/1
Contiene la domanda di servizio civile e la dichiarazione relativa
all'insussistenza delle cause ostative.
Mod. SC/E
Contiene la dichiarazione di preferenza relativa all'area vocazionale, al
settore d'impiego e agli enti convenzionati presso i quali si gradirebbe
svolgere il servizio civile.
Va allegato alla domanda di servizio civile, oppure utilizzato per una
successiva (tempestiva) integrazione da inviare all'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (UNSC).
Può essere corredato da documenti che attestano esperienze, titoli di studio e
professionali utili.
Rinuncia al rinvio
Dichiarazione di disponibilità all'avviamento al servizio, che interrompe gli
effetti della concessione del ritardo per motivi di studio o altro rinvio.
L'istanza di rinuncia al rinvio va presentata con raccomandata con ricevuta di
ritorno all'UNSC.
Il modulo da compilare è disponibile nella sezione "legislazione" del sito
ufficiale dell'UNSC.
Lettera di gradimento
Dichiarazione da allegare al modello SC/E con la quale un ente convenzionato
(nella persona del responsabile legale della gestione degli obiettori) esprime
parere favorevole all'assegnazione dell'obiettore presso la propria sede.
L'Ufficio Nazionale ne terrà conto nei limiti dei posti disponibili.
Richiesta nominativa
Il contenuto è il medesimo della lettera di gradimento; l'ente convenzionato
deve spedirla direttamente all'UNSC una volta che la domanda di servizio civile
è stata accolta.
Esiste anche la possibilità di una richiesta nominativa telematica, sempre a
cura dell'ente convenzionato.
Documenti che attestano esperienze o
titoli di studio o professionali utili
SCADENZE
Sono "fuori termine": cosa posso fare?
Attraverso una particolare procedura è possibile, senza subire alcuna condanna
penale, essere ammessi a prestare servizio civile anche se la domanda non è
stata presentata entro i termini sopra descritti.
Tale procedura è dettagliatamente descritta in una guida disponibile sul sito
della
Lega Obiettori di Coscienza
(LOC) .
"[...] è punito con la reclusione da sei mesi a due anni [...] chi, non avendo
chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di
prestare servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di
coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare. Competente a
giudicare [...] è il pretore [ora sostituito dal giudice unico in composizione
monocratica] del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il
servizio militare. [...] L'imputato o il condannato può fare domanda per essere
nuovamente ammesso al servizio civile [...] tranne nel caso in cui tale domanda
sia già stata presentata e respinta per i motivi [le cause ostative] di cui
all'art. 2 della legge 230 del 1998.[...] Per la decisione sulle domande il
termine è ridotto a 3 mesi. [...] L'accoglimento delle domande estingue il
reato."
(Legge 230/98 - art. 14 - commi 1, 2, 3, 6, 7, 8)
Quando posso considerare accolta la domanda di servizio civile?
La domanda di servizio civile si può intendere accolta già al momento della sua
presentazione, se
è stata presentata nei termini previsti
contiene una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'insussistenza delle cause ostative.
La dichiarazione sostitutiva può essere oggetto di verifiche.
Una conferma ufficiale dell'avvenuto accoglimento, corredata del "codice obiettore" personale, verrà spedita dall'UNSC al domicilio dell'obiettore in tempi piuttosto lunghi.